IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 
                         sulla proposta del 
 
 
                       MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, recante «Disposizioni per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 1981)», e successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'art. 40 della  predetta  legge  n.  119  del
1981, che prevede che il regime di tesoreria  unica  si  applichi  ad
enti e  organismi  pubblici  che  gestiscono  fondi  che  interessano
direttamente o indirettamente la finanza pubblica; 
  Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720,  recante  «Istituzione  del
sistema di  tesoreria  unica  per  enti  ed  organismi  pubblici»,  e
successive modificazioni; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 4, della predetta legge n. 720
del  1984,  che  stabilisce  che   alle   occorrenti   modifiche   ed
integrazioni alle tabelle A e B,  annesse  alla  legge  medesima,  si
provveda con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro del tesoro; 
  Visto l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 29 novembre 2011, recante «Aggiornamento delle tabelle A e B
allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 (Istituzione del  sistema
di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici)», con il quale  si
e' proceduto, tra  l'altro,  all'inserimento  dell'Autorita'  per  la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella
tabella A annessa alla citata legge n. 720 del 1984; 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione», e successive  modificazioni,  e,  in
particolare, l'art. 1, comma 2, che prevede che la Commissione per la
valutazione, la  trasparenza  e  l'integrita'  delle  amministrazioni
pubbliche operi quale Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,  n.  125,
che dispone che la Commissione per la valutazione, la  trasparenza  e
l'integrita' delle amministrazioni pubbliche assume la  denominazione
di Autorita' nazionale anticorruzione  e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ANAC); 
  Visto  l'art.  19  del  decreto-legge  24  giugno  2014,   n.   90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
che sopprime l'Autorita' per la vigilanza sui contratti  pubblici  di
lavori, servizi e forniture e ne trasferisce i compiti e le  funzioni
all'Autorita' nazionale anticorruzione e  per  la  valutazione  e  la
trasparenza delle amministrazioni pubbliche  (ANAC),  che  assume  la
denominazione di Autorita' nazionale anticorruzione; 
  Considerato che  l'Autorita'  nazionale  anticorruzione  ha  natura
pubblica e flussi finanziari che interessano la  finanza  pubblica  e
che, pertanto, e' necessario inserirla nella tabella A  annessa  alla
legge n. 720 del 1984; 
  Considerato altresi' che l'Autorita' per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 19, comma
1,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  e'  soppressa  e
che, pertanto, e' necessario escluderla dalla predetta tabella A; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, prof. Claudio De Vincenti,  e'
stata  conferita  la  delega  per  la  firma  di  decreti,   atti   e
provvedimenti  di  competenza  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'Autorita' nazionale anticorruzione e' inserita nella tabella A
annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720. 
  2. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici  di  lavori,
servizi e forniture e' esclusa dalla tabella A annessa alla legge  29
ottobre 1984, n. 720. 
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 26 giugno 2015 
 
                                          Il Sottosegretario di Stato 
                                              alla Presidenza del     
                                            Consiglio dei ministri    
                                                  De Vincenti         
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Padoan 

Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2015, n. 1922